Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art3 · fonte su Normattiva