L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente: "Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 171/1976

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1976

    La discrezionalità legislativa, se razionalmente esercitata, è sottratta ad ogni sindacato di legittimità costituzionale. Non è pertanto censurabile, perché adeguata al mutamento della situazione e della coscienza sociale, la scelta, operata dal legislatore con l'art. 1 legge 19 maggio 1975, n. 151, di ribadire per i coniugi il principio per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei propri interessi, anziché disporre che il domicilio debba essere comune al marito ed alla moglie (e quindi indicare il coniuge presso il cui domicilio va fissato quello dell'altro).

    Art. 45 c.c. · Art. 1 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art1 · fonte su Normattiva