Art. 21 — null
Il terzo al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita' del matrimonio e' solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennita'".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
