Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art211 · fonte su Normattiva