L'articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art80 · fonte su Normattiva