Il termine di sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato e' stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art212 · fonte su Normattiva