L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art213 · fonte su Normattiva