Art. 213
L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
