Riforma del diritto di famiglia
Art. 214
L'articolo 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
