L'articolo 151 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 151 - Separazione giudiziale. - La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art33 · fonte su Normattiva