L'articolo 150 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 150 - Separazione personale. - E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione puo' essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art32 · fonte su Normattiva