L'articolo 157 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione. - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art39 · fonte su Normattiva