L'articolo 158 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art40 · fonte su Normattiva