L'articolo 194 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
