L'articolo 197 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art76 · fonte su Normattiva