L'articolo 210 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. - I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art79 · fonte su Normattiva