L'articolo 232 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio. - Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art90 · fonte su Normattiva