L'articolo 233 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 233 - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputata legittima se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternita'".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art91 · fonte su Normattiva