L'articolo 233 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 233 - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputata legittima se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternita'".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
