Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 30 — Aggi sulle marche

Gli aggi da riconoscere a persone,enti ed istituti incaricati del prelevamento,custodia,distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all' articolo 14 sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della cassa. Il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 27 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art30 · fonte su Normattiva