Art. 30 — Aggi sulle marche
Gli aggi da riconoscere a persone,enti ed istituti incaricati del prelevamento,custodia,distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all' articolo 14 sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della cassa. Il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 27 settembre 1980
