Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 31 — Durata in carica degli organi della Cassa

L' articolo 10 della legge 5 luglio 1965,n.798,e' sostituito dal seguente: "Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta".

Testo vigente dal 27 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art31 · fonte su Normattiva