A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, sono soppressi per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza dal primo giorno, rispettivamente, del secondo, del quinto e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati puo' essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, societa' ed altre organizzazioni che possono operare su tutto il territorio nazionale. Nella cessione dei valori assicurativi e' da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facolta' di adeguare l'aggio riconosciuto ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo, al regime fiscale delle quali l'aggio medesimo e' assimilato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art16 · fonte su Normattiva