I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue: contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000; contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art19 · fonte del testo