Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000. Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente e' dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1353

1

La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500".

L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000".

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586, ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586, ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art10 · fonte del testo