Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario e' tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo e' stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art20 · fonte del testo