La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica: nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art1 · fonte del testo