I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'art. 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualita' di sanitario assistente volontario presso ospedali di Comuni, di Province, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico. Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'art. 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente e' anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art23 · fonte del testo