La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica: nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni o per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art1 · fonte su Normattiva