Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Art. 5 — Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto

L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che - a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge - cessi dal servizio con almeno un triennio di iscrizione ed al quale non compete l'indennita' premio di servizio previsto dall'articolo 2, consegue il diritto all'assegno vitalizio:

  • a)con meno di 15 anni di servizio in eta' non inferiore a 60 anni o in quella minore eventualmente prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione; 13
  • b)con almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio per inabilita' fisica che non raggiunga il grado di quella prevista dalla precedente lettera a);
  • c)con meno di 20 anni di servizio per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio e non abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizi i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Per il personale di ruolo iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino piu' favorevoli.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 10 luglio 1991 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 28) ha dichiarato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Testo vigente dal 16 maggio 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 145/1996

    Questione infondata
    7 maggio 1996

    Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a), l. 8 marzo 1968, n. 152, il quale limita il diritto all'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio o in età superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione. Premesso che, al caso di specie è ancora applicabile la pregressa disciplina di cui all'art. 11, primo e terzo comma, l. n. 120 del 1950, va rilevata la non pertinenza del richiamo alla sent. n. 204 del 1972, poiché con essa fu dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma nella parte in cui veniva esclusa la concessione dell'assegno vitalizio qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi indipendenti dalla sua volontà, condizione questa, non ripetuta nella successiva legge qui in esame. Peraltro, pur ammettendo la natura previdenziale o concorrente di retribuzione differita, dell'assegno di cui trattasi, non sarebbe in ogni caso sufficiente ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o trattenuti dal datore ai fini di detto trattamento si innesterebbero in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilità non può prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori (di età, di lavoro o economici) ritenuti necessari per il rispetto dell'art. 36 Cost.. - S. n. 204/1972. red.: A.M. Marini

    Art. 36 cost. · Art. 5 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art5 · fonte su Normattiva