La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita:
- a)dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
- b)da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000. La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.
Testo vigente dal 17 settembre 1962
