La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita:

  • a)dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
  • b)da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000. La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art2 · fonte su Normattiva