All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento di tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni allo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art16 · fonte su Normattiva