Art. 12
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Il direttore generale e' nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dall'incarico sono disposti con decreto del Ministro stesso. Il trattamento economico del direttore generale e' stabilito dal consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
