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Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonche' i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art21 · fonte su Normattiva