Art. 25
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Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilita' del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito con deliberazione n. 15 del 12 luglio 1989 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Sono poste a carico del bilancio dell'ENEA le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
