La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, puo' essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione. La percentuale di cui all'articolo 13, comma 4, puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. La percentuale puo' essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 1. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 14. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art15 · fonte su Normattiva