Art. 12 — Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e' pari a lire 2.520.000 ed e' frazionabile in dodicesimi secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nel'esercizio della professione. Per i consulenti del lavoro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trent'anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria puo' chiedere la riduzione alla meta' del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facolta' deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all'Ente della cessata iscrizione ad altro ente. L'omissione di tale comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento. La riduzione dei contributi soggettivi prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 28 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, comporta una corrispendente riduzione nella misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge in relazione ai periodi per i quali e' versato il contributo ridotto. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)
Testo vigente dal 10 agosto 1991
