Art. 19 — Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
