La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art19 · fonte su Normattiva