Art. 21 — Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
