Art. 21 — Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni
La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
