Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari

Art. 21 — Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni

La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art21 · fonte su Normattiva