Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 10, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate ai sensi della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 10, ai fini della rivalutazione degli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno in cui si e' verificata la variazione dell'indice che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, ha determinato l'ultimo adeguamento delle pensioni, mentre per la rivalutazione del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art25 · fonte su Normattiva