Art. 29 — Attribuzioni del presidente
Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati, la presiede e riferisce, in apertura di ogni riunione dall'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio di amministrazione. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti neecessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
