Approvazione
Art. 58
1. Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
- c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica;
- d)convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- e)sovraintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta;
- f)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g)presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonche' annualmente una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;
- h)attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
- i)indice i referendum regionali;
- l)esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. 2. Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
