1. Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
  • c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica;
  • d)convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
  • e)sovraintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta;
  • f)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  • g)presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonche' annualmente una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;
  • h)attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
  • i)indice i referendum regionali;
  • l)esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. 2. Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art58 · fonte su Normattiva