Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
Art. 37 — Direttore generale
Il direttore generale amministra il personale della cui attivita' e' responsabile nei confronti degli organi dell'Ente. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale;
- a)coordina il funzionamento degli uffici dell'ente, secondo le direttive degli organi di amministrazione;
- b)e' a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al consiglio di amministrazione;
- c)esercita tutte le attribuzioni conferitegli delle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
- d)assolve gli incarichi delegatigli dal presidente e da' esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione. Il direttore generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, sovraintendendo alla stesura del verbale delle riunioni, alle quali partecipa con funzioni consultive. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono espletate dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
