Art. 36 — Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del tesoro e uno eletto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente: I sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi del'articolo 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
