Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
Art. 1 — Prestazioni
L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianita';
- c)di inabilita' e invalidita';
- d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
- a)indennita' una tantum;
- b)provvidenze straordinarie. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
