Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
Art. 1 — Prestazioni
L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianita';
- c)di inabilita' e di invalidita';
- d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie. 3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma. 4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
