Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Art. 1 — Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di seguito denominata "Cassa", corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianita';
- c)di inabilita' e di invalidita';
- d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
- a)indennita' una tantum;
- b)provvidenze straordinarie. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettera b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d). I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonche' con le pensioni statali. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, purche' l'iscritto non abbia richiesto la restituzione dei contributi previsto dall'articolo 23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
