Art. 10 — Erogazioni a titolo assistenziale
I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione. Il trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalita' stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
