A partire dal 1› gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attivita' professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, e' dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovra' essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23921/2025

    26 agosto 2025
    • PROFESSIONISTI
    • PROFESSIONI SANITARIE

    In tema di previdenza dei veterinari, la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 12, comma 1, della l. n. 136 del 1991 è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia - ivi compresa quella intra moenia ed extra moenia esercitata dai veterinari dipendenti - e non anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.

    Art. 12

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art12 · fonte su Normattiva