Art. 10 — Erogazioni a titolo assistenziale
Il trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, puo' essere erogato, oltre che a favore degli scritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonche' a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'articolo 12; il trattamento puo' essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati. Il trattamento di assistenza puo' consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio. Il regolamento per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e' deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, e' accertata dalla giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal comitato dei delegati.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
