Art. 36 — Consiglio di amministrazione
La lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituita dalla seguente: "a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati".
Testo vigente dal 26 aprile 1991
