Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti: "Il collegio sindacale e' composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro. Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente".

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art35 · fonte su Normattiva