Art. 35 — Collegio sindacale
Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti: "Il collegio sindacale e' composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro. Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente".
Testo vigente dal 26 aprile 1991
